SMAL INFORMA : NEWSLETTER N. 5/2026
Comunicazione alle Aziende
Oggetto: Richiamo alle tipologie di visita medica previste dal D.Lgs. 81/08 e adempimenti correlatiAl fine di garantire una programmazione più precisa, efficiente e conforme alla normativa vigente, riepiloghiamo di seguito le principali tipologie di visita medica previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, art. 41.
- Visita medica preventiva / preassuntiva
Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. a) e art. 41, comma 2-bis D.Lgs. 81/08
È finalizzata a verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica prima dell’assunzione o dell’inizio dell’attività lavorativa.
Va programmata contestualmente all’ingresso del lavoratore in azienda.
- Visita medica periodica
Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. b)
È effettuata con cadenza definita dal Medico Competente in base alla valutazione dei rischi.
Serve a monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti a rischi professionali.
- Visita medica su richiesta del lavoratore
Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. c)
Può essere richiesta dal lavoratore esclusivamente tramite l’azienda, secondo la procedura interna vigente.
Il Medico Competente è tenuto ad effettuarla quando la richiesta è ritenuta pertinente e correlata ai rischi lavorativi.
- Visita medica in occasione del cambio di mansione (visita preventiva)
Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. d)
È obbligatoria quando il lavoratore viene adibito a mansione con esposizione a rischi differenti.
Serve a verificare l’idoneità alla nuova mansione prima dell’effettivo cambiamento.
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. e)
È prevista solo nei casi specifici indicati dalla normativa vigente, come esposizione ad agenti particolari (es. cancerogeni, amianto, piombo).
- Visita medica alla ripresa del lavoro dopo assenza prolungata
Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. e-ter)
(Aggiornato dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che in alcuni casi consente valutazioni senza visita diretta)
Obbligatoria dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per verificare l’idoneità alla mansione prima del rientro.
Ulteriori aspetti organizzativi
Ricordiamo inoltre che :
- sarebbe opportuno inviare elenco aggiornato dei lavoratori in forza almeno ogni anno, avendo cura di aggiornarlo tempestivamente in caso di assunzioni/dimissioni, per consentire al medico di tenere sempre sotto controllo le scadenze e le visite da effettuare.
- in caso di assegnazione di compiti /mansioni peculiari e anche in seguito a nuove formazioni specifiche, è necessario che queste vengano segnalate al medico competente PRIMA delle visite mediche preventive/periodiche in modo da emettere giudizio di idoneità dettagliato, così come è richiesto dagli enti ispettivi e dagli enti certificatori (ad esempio: addetto spazi confinati, lavoro in quota…)
I medici dello Studio SMAL
