SMAL INFORMA : NEWSLETTER N. 5/2026


Comunicazione alle Aziende

Oggetto: Richiamo alle tipologie di visita medica previste dal D.Lgs. 81/08 e adempimenti correlati

Al fine di garantire una programmazione più precisa, efficiente e conforme alla normativa vigente, riepiloghiamo di seguito le principali tipologie di visita medica previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, art. 41.

  1. Visita medica preventiva / preassuntiva

Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. a) e art. 41, comma 2-bis D.Lgs. 81/08

È finalizzata a verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica prima dell’assunzione o dell’inizio dell’attività lavorativa.
Va programmata contestualmente all’ingresso del lavoratore in azienda.

  1. Visita medica periodica

Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. b)

È effettuata con cadenza definita dal Medico Competente in base alla valutazione dei rischi.
Serve a monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti a rischi professionali.

  1. Visita medica su richiesta del lavoratore

Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. c)

Può essere richiesta dal lavoratore esclusivamente tramite l’azienda, secondo la procedura interna vigente.
Il Medico Competente è tenuto ad effettuarla quando la richiesta è ritenuta pertinente e correlata ai rischi lavorativi.

  1. Visita medica in occasione del cambio di mansione (visita preventiva)

Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. d)

È obbligatoria quando il lavoratore viene adibito a mansione con esposizione a rischi differenti.
Serve a verificare l’idoneità alla nuova mansione prima dell’effettivo cambiamento.

  1. Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro

Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. e)

È prevista solo nei casi specifici indicati dalla normativa vigente, come esposizione ad agenti particolari (es. cancerogeni, amianto, piombo).

  1. Visita medica alla ripresa del lavoro dopo assenza prolungata

Riferimento normativo: art. 41, comma 2, lett. e-ter)
(Aggiornato dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che in alcuni casi consente valutazioni senza visita diretta)

Obbligatoria dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per verificare l’idoneità alla mansione prima del rientro.

 

 

Ulteriori aspetti organizzativi

Ricordiamo inoltre che :

  • sarebbe opportuno inviare elenco aggiornato dei lavoratori in forza almeno ogni anno, avendo cura di aggiornarlo tempestivamente in caso di assunzioni/dimissioni, per consentire al medico di tenere sempre sotto controllo le scadenze e le visite da effettuare.
  • in caso di assegnazione di compiti /mansioni peculiari e anche in seguito a nuove formazioni specifiche, è necessario che queste vengano segnalate al medico competente PRIMA delle visite mediche preventive/periodiche in modo da emettere giudizio di idoneità  dettagliato, così come è richiesto dagli enti ispettivi e dagli enti certificatori (ad esempio: addetto spazi confinati, lavoro in quota…)

 

 I medici dello Studio SMAL