SMAL INFORMA : NEWSLETTER 02/2024


STOP ALLE VISITE DI RIENTRO SE IL LAVORATORE NON ERA GIA' -PRECEDENTEMENTE - SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA PERIODICA

 

La Direzione Risorse Umane dell’Università degli Studi di Milano ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alle visite di rientro dopo malattia di durata superiore a 60gg.

Il quesito posto è stato: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia“.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha così concluso: ”[…]  si ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.

Sembra quindi essere risolto uno dei tanti dubbi circa l’interpretazione corretta dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/08.

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