L'obbligo di utilizzo dei "DPI"

L’obbligo di utilizzo dei “DPI” (dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Articolo 74) scatta:

• Quando ricorrono le condizione di cui all’elenco del punto 3 dell’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008

• Comunque, ogni qualvolta risulti “prevedibile” un rischio di danno: tale prevedibilità dovrà̀ essere valutata dal RSPP “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, in sede di valutazione dei rischi.

L’obbligo di sicurezza (ex art. 2087 c.c.) del datore di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’integrità̀ psico-fisica del lavoratore, rende quindi il datore di lavoro suscettibile di responsabilità̀ risarcitoria nei confronti del lavoratore, nonché penale.

Si ricorda che l’art. 41 della Costituzione garantisce all’imprenditore libertà di impresa a condizione che questa non si svolga contro l’utilità e la sicurezza sociale; la salute, rappresentando uno dei “diritti fondamentali” protetti della Costituzione e rappresentando “interesse della collettività” (art.32 Cost.), rappresenta tipico esempio di “diritto indisponibile”: come tutti i diritti indisponibili non è pertanto suscettibile di essere scambiata o ceduta, anche parzialmente, mediante patti o accordi. Non è quindi possibile “esentare” un lavoratore dall’uso dei DPI quando questi rappresentano l’unico mezzo residuo di protezione dai rischi.

Si ricorda inoltre che i doveri degli imprenditori non si limitano a fornire i DPI, a disporre che questi vengano utilizzati e a fornire alcune informazioni sul corretto utilizzo di questi: l’art.18 comma del D.Lgs. 81/2008 infatti, impone all’imprenditore di richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

Gli artt. 20 comma 1d e 78 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che obbligano i lavoratori ad utilizzare in modo “appropriato” i DPI potrebbero essere utili, al massimo, per individuare una corresponsabilità del lavoratore, ma non esentano in alcun modo il datore di lavoro dai propri obblighi, specie alla luce del principio di equivalenza causale sancito dall’art.41 c.p.

I DPI devono altresì tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore (art. 76 comma 2c D.Lgs. 81/08).

Vi è quindi un chiaro obbligo, per il datore di lavoro, di fornire  DPI, se necessario, anche individualizzati, che eventualmente tengano conto della necessità del lavoratore .

Concludendo, di fronte all’esibizione da parte del lavoratore di un certificato medico attestante l’impossibilità ad indossare le scarpe antinfortunistiche, ove i motivi medici siano quindi effettivamente fondati, la scelta migliore è ricercare una scarpa il più adatta possibile al lavoratore. In genere conviene indirizzare direttamente il lavoratore ad un negozio specializzato in modo che possa scegliere direttamente lui la scarpa antinfortunistica che gli provoca meno disagio. Restano ovviamente fermi i principi di idoneità delle caratteristiche antinfortunistiche della scarpa.

Nel caso non si riesca a trovare un DPI  adatto  allo scopo non rimane che valutare il trasferimento del lavoratore ad altro reparto ove non vi sia rischio per cui viga l’obbligo dell’uso dello stesso.

Un’eventuale condizione di effettiva “intolleranza” ad un DPI necessario in base alla valutazione dei rischi e che rispetti tutti i requisiti di legge, una volta esperiti tutti i tentativi tecnicamente fattibili per adattare il DPI al lavoratore, potrebbe costituire motivo di inidoneità alla mansione (temporanea o anche definitiva).

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